CONTRIBUTO AFFITTO CASA

Il Comune di Barletta pubblica ogni anno il BANDO DI CONCORSO PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, PREVISTO DALL’ART.11 DELLA LEGGE N.431/98.

I nuclei familiari in locazione possono rivolgere al Comune di Barletta richiesta di concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione entro termini prestabili.

Il nucleo familiare del richiedente deve possedere, i seguenti requisiti:

  • Cittadinanza italiana;
  • Cittadinanza in uno Stato appartenente all’Unione Europea purché in possesso di Attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione, ai sensi del D.Lgs. 06/02/07, n.30;
  • Cittadinanza non appartenente all’unione europea ovvero extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità per l’anno 2018;
  • Residenza nel Comune di Barletta in un immobile condotto in locazione come abitazione principale;
  • Limite di Reddito annuo complessivo del nucleo familiare, conseguito nell’anno precedente la presentazione della domanda, che varia a seconda della fascia;
  • Contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato , per un immobile la cui superficie utile non dovrà superare 95 mq. e non rientri nelle categorie catastali A1, A8 , A9, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi ( 6 persone ed oltre); Sono escluse dal contributo le domande relative a nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF che relativamente all’anno precedente la data di presentazione della domanda:

a) hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare dell’assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi o da enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile;

b) hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito all’art.2 lett. c) della L.R. n.54/84, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio, oppure nel caso la titolarità sia relativa alla “nuda proprietà”;

c) hanno usufruito di altro contributo per il sostegno alle abitazioni in locazione relativamente all’anno per cui si chiede il contributo;

d) hanno richiesto (anche in misura ridotta del 50%), in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d’imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della Legge n.431/98;

e) hanno vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado (figlio/a – padre- fratello- sorella-nonno nipote) o di matrimonio con il locatario; NON SARANNO AMMESSE a contributo domande presentate da lavoratori autonomi, o da soggetti con reddito misto (con una componente da lavoro autonomo) a meno che gli stessi versino in situazioni di particolare debolezza sociale di seguito riportate: – n.3 figli minorenni a carico; – presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne; – presenza nel nucleo familiare di soggetto portatore di handicap, pari al 75%; – nucleo familiare monogenitoriale; – separato o divorziato;

Destinatari dei contributi, potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti: – genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni; – disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell’importo stabilito per l’assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell’organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento all’altro coniuge; – presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n.104.

E’ escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n.11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L.n.38/2009, nonché per i delitti di cui agli artt.570 e 572 del codice penale.

Vieni a trovarci presso le nostre Sedi di Barletta o scrivi al seguente 

indirizzo: 

postmaster@associazionetutelacontribuentieconsumatori.it

  

Ti aiuteremo a verificare se hai i requisiti socio-economici per l’accesso alla domanda del contributo affitto casa.