INPS INVALIDITA’ CIVILE

LE PRESTAZIONI A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI

Si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico o per insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali), che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 2 l.118/1971).

Ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 6 d. lgs. 509/1988).

Non rientrano tra gli invalidi civili:

  • gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, che vengono riconosciuti tali a seguito di cause specifiche derivanti dalla guerra, dalla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o di un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate);
  • i ciechi e i sordomuti, per i quali provvedono altre leggi.

I soggetti riconosciuti invalidi per servizio (art. 74 l. 469/1961) possono accedere al beneficio dell’indennità di accompagnamento qualora risultino in possesso dei requisiti sanitari previsti per la relativa concessione e non abbiano beneficiato, per il medesimo evento invalidante, di altri trattamenti pensionistici per invalidità di servizio o di altra indennità di accompagnamento (comma aggiunto con l’ art. 52 l. 144/1999).

 

 

Di seguito le principali prestazione di invalidità civile:

 

 

PENSIONE DI INABILITÀ

REQUISITI PER IL DIRITTO

  • riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%;
  • dal 18° al 65° anno di età, 65 anni e tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2013, come stabilito dall’art. 18 comma 4 Legge n. 111 del 15 luglio 2011,  (adeguamento alla speranza di vita, ex art. 12 del D.L. 78/2010 convertito in Legge  n. 122  del 30 luglio 2010);
  • spetta in misura intera se l’invalido non supera determinati limiti di reddito personali (per l’anno 2013: limite di reddito Euro 16.127,30);
  • spetta in misura intera anche se l’invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento (l. 33/1980, art. 14 septies);
  • cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale;
  • cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
  • cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

ASSEGNO MENSILE

REQUISITI PER IL DIRITTO

  • riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% ed il 99% (fino all’ 11.3.1992 la percentuale di riconoscimento era compresa tra il 67% ed il 99%);
  • dal 18° al 65° anno di età, 65 anni e tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2013, come stabilito dall’art. 18 comma 4 Legge n. 111 del 15 luglio 2011, (adeguamento alla speranza di vita, ex art. 12 del D.L. 78/2010 convertito in Legge  n. 122  del 30 luglio 2010);
  • spetta in misura intera se l’invalido non supera determinati limiti di reddito personali (per l’anno 2013: limite di reddito Euro 4.738,63);
  • spetta se l’invalido non svolge attività lavorativa (salvo casi particolari);
  • cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale:
  • cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
  • cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

L’indennità di accompagnamento è stata istituita con la l.18/1980 e modificata, per un’esigenza di chiarimento largamente diffusa, dall’ art. 1 della l. 508/1988.

Infatti, la formulazione della l. 18/1980 aveva dato luogo a difficoltà applicative in quanto, prevedendo la totale perdita della capacità lavorativa, escludeva dal diritto gli invalidi che pur essendo impossibilitati a compiere gli atti quotidiani della vita avessero conservato una residua capacità lavorativa confacente alla loro minorazione.

REQUISITI PER IL DIRITTO

  • riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%accompagnata dalla:
    • impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore
    • ovvero
    • impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un’assistenza continua;
  • spetta al solo titolo della minorazione indipendentemente dall’età e dalle condizioni reddituali;
  • cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale;
  • cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
  • cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

MINORI

Le provvidenze economiche previste per i soggetti minori di anni 18 sono (l. 289/1990) l’indennità di accompagnamento o l’indennità mensile di frequenza.

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO AI MINORI

Requisiti: vengono integralmente riportati quelli indicati per la concessione dell’indennità di accompagnamento ai soggetti maggiori di anni 18.

INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA

REQUISITI PER IL DIRITTO

  • età inferiore ai 18 anni;
  • riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età, nonché
  • minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz;
  • validità per il solo periodo di frequenza:
    • requisito fondamentale è quindi la frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali oppure
    • frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
  • spetta per intero se il reddito del minorato non supera determinati limiti personali (per l’anno 2013: limite di reddito Euro 4.738,63);
  • cittadinanza e residenza sul territorio nazionale
  • cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
  • cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

Non spetta per i periodi in cui il minore è ricoverato a carattere continuativo e permanente.

È una prestazione a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale, prevista per i ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età.

Vieni a trovarci presso le nostre Sedi di Barletta o scrivi al seguente 

indirizzo: 

postmaster@associazionetutelacontribuentieconsumatori.it


Ti aiuteremo a verificare se hai i requisiti socio-economici per l’accesso alla domanda di invalidita’.