BANCHE E FINANZIARIE

Hai debiti con Banche e Finanziarie e non riesci a far fronte alle Tue obbligazioni?

Sospetti di essere vittima di “anatocismo”?

 

 

L’anatocismo bancario si verifica quando gli interessi, maturati sul conto corrente bancario, vengono addebitati direttamente sul conto e, su di essi maturano ulteriori interessi.

 

 

Numerose le pronunce giurisprudenziali, hanno determinato un copioso contenzioso giudiziario tra banche e correntisti.

 

La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’ 8 novembre 2016 – 7 febbraio 2017, n. 3190, si è pronunciata in tema di anatocismo bancario, con particolare riferimento alla prescrizione del diritto alla restituzione degli interessi anatocistici pagati dal cliente all’Istituto di credito, stabilendo che tale decorrenza si verifica dopo 10 anni dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto corrente.

 

 

La Cassazione testè citata ha riaffermando il principio consolidato, espresso da diverse pronunce della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la prescrizione in ordine all’indebito sopraindicato, decorre da quando esso si è verificato, ovvero non oltre dieci anni prima dalla chiusura del conto.

 

Inoltre, la Corte ha richiamato la massima ufficiale della sentenza n. 24418 del 2010 delle S.U. che ha definito la decorrenza della prescrizione in tali fattispecie: “L’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell’anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens”.

 

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