

LE PRESTAZIONI A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI
Si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico o per insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali), che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 2 l.118/1971).
Ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 6 d. lgs. 509/1988).
Non rientrano tra gli invalidi civili:
- gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, che vengono riconosciuti tali a seguito di cause specifiche derivanti dalla guerra, dalla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o di un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate);
- i ciechi e i sordomuti, per i quali provvedono altre leggi.
I soggetti riconosciuti invalidi per servizio (art. 74 l. 469/1961) possono accedere al beneficio dell’indennità di accompagnamento qualora risultino in possesso dei requisiti sanitari previsti per la relativa concessione e non abbiano beneficiato, per il medesimo evento invalidante, di altri trattamenti pensionistici per invalidità di servizio o di altra indennità di accompagnamento (comma aggiunto con l’ art. 52 l. 144/1999).
Di seguito le principali prestazione di invalidità civile:
PENSIONE DI INABILITÀ
REQUISITI PER IL DIRITTO
- riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%;
- dal 18° al 65° anno di età, 65 anni e tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2013, come stabilito dall’art. 18 comma 4 Legge n. 111 del 15 luglio 2011, (adeguamento alla speranza di vita, ex art. 12 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010);
- spetta in misura intera se l’invalido non supera determinati limiti di reddito personali (per l’anno 2013: limite di reddito Euro 16.127,30);
- spetta in misura intera anche se l’invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento (l. 33/1980, art. 14 septies);
- cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale;
- cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
- cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
ASSEGNO MENSILE
REQUISITI PER IL DIRITTO
- riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% ed il 99% (fino all’ 11.3.1992 la percentuale di riconoscimento era compresa tra il 67% ed il 99%);
- dal 18° al 65° anno di età, 65 anni e tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2013, come stabilito dall’art. 18 comma 4 Legge n. 111 del 15 luglio 2011, (adeguamento alla speranza di vita, ex art. 12 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010);
- spetta in misura intera se l’invalido non supera determinati limiti di reddito personali (per l’anno 2013: limite di reddito Euro 4.738,63);
- spetta se l’invalido non svolge attività lavorativa (salvo casi particolari);
- cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale:
- cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
- cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
L’indennità di accompagnamento è stata istituita con la l.18/1980 e modificata, per un’esigenza di chiarimento largamente diffusa, dall’ art. 1 della l. 508/1988.
Infatti, la formulazione della l. 18/1980 aveva dato luogo a difficoltà applicative in quanto, prevedendo la totale perdita della capacità lavorativa, escludeva dal diritto gli invalidi che pur essendo impossibilitati a compiere gli atti quotidiani della vita avessero conservato una residua capacità lavorativa confacente alla loro minorazione.
REQUISITI PER IL DIRITTO
- riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%accompagnata dalla:
- impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore
- ovvero
- impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un’assistenza continua;
- spetta al solo titolo della minorazione indipendentemente dall’età e dalle condizioni reddituali;
- cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale;
- cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
- cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
MINORI
Le provvidenze economiche previste per i soggetti minori di anni 18 sono (l. 289/1990) l’indennità di accompagnamento o l’indennità mensile di frequenza.
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO AI MINORI
Requisiti: vengono integralmente riportati quelli indicati per la concessione dell’indennità di accompagnamento ai soggetti maggiori di anni 18.
INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA
REQUISITI PER IL DIRITTO
- età inferiore ai 18 anni;
- riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età, nonché
- minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz;
- validità per il solo periodo di frequenza:
- requisito fondamentale è quindi la frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali oppure
- frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
- spetta per intero se il reddito del minorato non supera determinati limiti personali (per l’anno 2013: limite di reddito Euro 4.738,63);
- cittadinanza e residenza sul territorio nazionale
- cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
- cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
Non spetta per i periodi in cui il minore è ricoverato a carattere continuativo e permanente.
È una prestazione a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale, prevista per i ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età.
Vieni a trovarci presso le nostre Sedi di Barletta o scrivi al seguente
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Ti aiuteremo a verificare se hai i requisiti socio-economici per l’accesso alla domanda di invalidita’.